L’e-commerce cambia pelle: nuova direttiva europea sul commercio elettronico

e-commerceEntrata in vigore del Decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21 prevista per il 13 giugno 2014

 

Il Decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21, recepimento della direttiva comunitaria 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, ha introdotto importanti novità in materia di  contratti a distanza, comprendenti anche i contratti per il commercio elettronico (e-commerce).

Le nuove norme entreranno in vigore dal 13 Giugno 2014 e si applicheranno ai contratti conclusi dopo tale data per cui consigliamo di modificare i vostri regolamenti contrattuali, in particolare sugli obblighi informativi precontrattuali, sul diritto di recesso del consumatore e sui requisiti formali nella gestione del contratto di vendita on-line.

1.    Nuovi obblighi di informazione precontrattuale

Il Capo I del Titolo III, art. 49 prevede nuovi obblighi a carico del “professionista” ovvero la persona fisica o giuridica che agisce nell’esecuzione della propria attività imprenditoriale o professionale oppure un suo intermediario.

In particolare, oltre alla propria identità, il professionista deve ora riportare anche l’indirizzo geografico in cui è stabilito, indicando numeri di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico per permettere al consumatore di contattarlo facilmente.

Per quanto riguarda il prezzo dei prodotti/servizi, si segnala che occorre indicare i costi totali, senza nessuna omissione di imposte, spese di spedizione e consegna. Nel caso in cui non fosse possibile determinare preventivamente il prezzo, il professionista è tenuto ad indicare la modalità di calcolo.

Il consumatore deve essere informato sulle modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, in particolare sulla data entro i prodotti/servizi acquistati devono essere consegnati.

Con riferimento al diritto di recesso, il professionista deve indicare le condizioni, i termini e le procedure conformemente all’articolo 54, comma 1. In particolare, è necessario che sul sito venga caricato il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B.

2.    Diritto di recesso

Tra le maggiori novità vi è certamente quella relativa all’esercizio del recesso (che non deve essere motivato e non può comportare spese ulteriore in capo al consumatore). In particolare, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è portato da dieci a quattordici giorni.

Il periodo di ripensamento, in caso di mancata informazione da parte del professionista, si allunga fino ad un anno e quattordici giorni rispetto ai precedenti 90 gg.

3.    Requisiti formali

Prima dell’inoltro dell’ordine, il professionista deve indicare, in modo appropriato al mezzo di comunicazione utilizzato, tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche dei beni e servizi, il prezzo, la durata del contratto, gli obblighi del consumatore ed eventuali restrizioni sulla consegna.

REGIP consiglia di utilizzare la dicitura “ordine con obbligo di pagare” nel caso in cui, per l’inoltro dell’ordine, siano state previste attivazioni di funzioni e/o pulsanti da parte del consumatore. In mancanza di tale indicazione, il consumatore non sarà vincolato al contratto o all’ordine.

Per maggiori informazioni e per ogni supporto nell'applicazione delle nuove norme al sito e-commerce della propria azienda è possibile contattare REGIP al numero 011.5534737 oppure via e-mail: info@regip.it

I commenti sono chiusi

Call Now Button